Art. 4.

      1. L'Amministrazione finanziaria determina, entro quattro mesi dalla richiesta del comune, il valore dell'area da privatizzare, avendo riguardo alla valutazione

 

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del solo terreno ed alla cifra per questo versata dal comune all'Amministrazione finanziaria; esso non potrà comunque eccedere il triplo della cifra anzidetta.
      2. In caso di silenzio da parte dell'Amministrazione finanziaria oltre il termine di cui al comma 1, detto valore rimane stabilito nella misura massima prevista.
      3. Il prezzo di cui all'articolo 3 è stabilito dal comune cedente incrementando il valore dell'area, determinato ai sensi del comma 1, della quota proporzionale di incidenza delle spese di urbanizzazione a carico del comune stesso per l'attuazione della variante di cui all'articolo 2, calcolata, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 2, secondo i reali costi sostenuti e, per le opere non ancora eseguite, secondo le previsioni del relativo quadro finanziario.
      4. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 50 euro.
      5. Le entrate derivanti dalle cessioni ad enti e privati aventi diritto, al netto delle spese sostenute, sono utilizzate dal comune, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di urbanizzazioni o di opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nelle zone interessate dalla presente legge ed inserite nella variante di recupero di cui all'articolo 2; esse, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili ed impignorabili.